Art. 45 — Trasferibilità e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1978 al 28 dicembre 1986. Leggi il testo vigente →

Gli immobili realizzati, senza il contributo dello Stato, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni possono essere ceduti ad enti pubblici e a societa' di assicurazione, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, trasferendosi all'acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune. In tal caso, e' fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalla presente legge ed ai canoni previsti nelle convenzioni. Le abitazioni realizzate da imprese di costruzione in base a programmi di edilizia convenzionata e agevolata finanziati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere cedute a enti pubblici o cooperative edilizie a proprieta' indivisa, a condizione che le abitazioni stesse siano assegnate in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti previsti dalle rispettive leggi di finanziamento.

Testo in vigore dal 19 agosto 1978 al 28 dicembre 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art45 · fonte del testo

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