Art. 45 — Trasferibilità e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona

Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato su aree in diritto di superficie o in diritto di proprieta', nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli immobili con destinazioni non residenziali, possono essere ceduti ad enti pubblici, a societa' assicurative, nonche' ad altri soggetti pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie. In tali casi e' fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati. 3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a comuni o ad altri enti pubblici allo scopo di destinarli alla locazione in favore degli sfrattati, non opera anche in caso di mancato subentro nell'agevolazione la decadenza dal contributo di preammortamento

Testo vigente dal 28 dicembre 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1978 al 28 dicembre 1986. 89 parole tolte, 82 parole aggiunte.

Gli immobili realizzatitolto: , senza il contributo dello Stato aggiunto: su aree in diritto di superficie o in diritto di proprieta', nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni tolto: e integrazioni aggiunto: ed integrazioni, ivi compresi gli immobili con destinazioni non residenziali, possono essere ceduti ad enti pubblici tolto: e a societa' di assicurazioneaggiunto: , a societa' assicurative, nonche' ad altri soggetti pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarietolto: , trasferendosi all'acquirente tutti gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune. In tal caso,aggiunto: . In tali casi e' fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti tolto: dalla presente legge aggiunto: dalle convenzioni ed ai canoni tolto: previsti nelle convenzioni. Le abitazioni realizzate da imprese di costruzione in base a programmi di edilizia convenzionata e agevolata finanziati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere cedute a enti pubblici o cooperative edilizie a proprieta' indivisa, a condizione che le abitazioni stesse siano assegnate in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti previsti dalle rispettive leggi di finanziamento. aggiunto: ivi indicati. 3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a comuni o ad altri enti pubblici allo scopo di destinarli alla locazione in favore degli sfrattati, non opera anche in caso di mancato subentro nell'agevolazione la decadenza dal contributo di preammortamento

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-08-05;457~art45 · fonte del testo

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