Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 dicembre 1986 al 12 aprile 2011. Leggi il testo vigente →

I prodotti disciplinati dalla presente legge non possono essere registrati come presidi medico-chirurgici, ai sensi dell'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della sanita' procede alla revisione di tutti i provvedimenti con cui i prodotti destinati ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, sono stati registrati come presidi medico-chirurgici, provvedendo, a seconda dei casi a:

  • a)revocare la registrazione dei prodotti di cui alla presente legge, nonche' stabilire il termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio le (( confezioni)) a suo tempo autorizzate;
  • b)confermare la registrazione dei prodotti diversi dai cosmetici aventi soltanto finalita' disinfettante, disinfestante o insettorepellente;
  • c)eliminare dalle confezioni, dagli stampati e dalla pubblicita' dei prodotti di cui conferma la registrazione le affermazioni che possono indurre un uso cosmetico dei prodotti o che comunque attribuiscono ai preparati finalita' proprie dei prodotti cosmetici. Quando, ai sensi del comma 2, revoca la registrazione di un prodotto, il Ministro della sanita' provvede, contemporaneamente, alla revoca di qualsiasi licenza di pubblicita' sanitaria relativa allo stesso. In caso di conferma della registrazione, i messaggi pubblicitari eventualmente autorizzati devono essere adeguati alle effettive caratteristiche del prodotto. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono le autorizzazioni per la produzione e il commercio dei prodotti destinati ad essere applicati sulle superfici esterne del corpo umano, oppure sui denti e sulle mucose della bocca, registrati come presidi medico-chirurgici, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, stabilisce il termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio le confezioni a suo tempo autorizzate.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1986 al 12 aprile 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 dicembre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1986 al 6 dicembre 1986. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

a) revocare la registrazione dei prodotti di cui alla presente legge, nonche' stabilire il termine, non superiore a dodici mesi, entro il quale dovranno essere ritirate dal commercio le tolto: formazioni aggiunto: confezioni a suo tempo autorizzate;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-10-11;713~art4 · fonte del testo

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