Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204.
Abrogato dal 6 gennaio 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 4 dicembre 2015, n. 204.
Abrogato dal 6 gennaio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 2005 al 6 gennaio 2016. 336 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Salvo che i fatti non costituiscano i piu' gravi reati previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 7, chiunque impiega nella preparazione dei cosmetici sostanze indicate nell'allegato II e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con la ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Alle stesse pene, ridotte di un terzo, e' soggetto chi impiega nella preparazione di cosmetici coloranti non compresi negli allegati III e IV o sostanze conservanti non comprese nell'allegato V - sezione lª, o filtri U.V. non compresi nell'allegato V - sezione 2ª, o sostanze non comprese in altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato V, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2. Chiunque impiega nella preparazione di cosmetici sostanze e coloranti inclusi, negli allegati III e IV senza osservare le limitazioni e le condizioni negli stessi precisati e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000 o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 250.000 a lire 2.500.000. Alle pene previste nel comma 2 e' soggetto, altresi':
tolto: a) chiunque impieghi nella preparazione di cosmetici sostanze comprese nell'allegato V, sezioni prima e seconda, o in altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, senza osservare i limiti e le condizioni precisate nel medesimo allegato o nei decreti ministeriali previsti nel medesimo articolo 2;
tolto: b) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1 e 2. In caso di reiterazione la licenza di produzione e di commercio nel settore e' sospesa per un periodo di tre mesi. In caso di prodotti fabbricati all'estero, le pene previste nei commi precedenti si applicano all'importatore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 2015, N. 204
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-10-11;713~art3 · fonte del testo
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