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(( Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo, di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale piu' anziano in grado e, a parita' di anzianita', dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generale e secondo il seguente ordine:

  • a)ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;
  • b)ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni dal limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno richiesta;
  • c)ufficiali promossi nella posizione di "a disposizione";
  • d)ufficiali in servizio permanente effettivo. E' escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza. Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge. Il relativo trattamento di quiescenza verra' comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8. Se nel frattempo non sono stati raggiunti dal limite di eta', allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di eta', in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Agli ufficiali di cui al comma 5 sono concesse, inoltre, le indennita' di cui all'articolo 1870 del codice dell'ordinamento militare e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288. Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6. La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennita' di buonuscita, per l'applicazione del comma 5 e del comma 5 dell'articolo 17 della presente legge, fara' carico al Ministero dell'economia e delle finanze. 8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490

13

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998".

Testo in vigore dal 9 ottobre 2010 al 24 novembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 257/1989

    Questione infondata
    18 maggio 1989

    Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'art. 16 quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia di Stato) sollevate…

    Art. 7 ((Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater delle legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza)) · Art. 16-quater Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali · Art. 12 Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 2010 al 9 ottobre 2010. 167 parole tolte, 163 parole aggiunte in 5 capoversi.

Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimoaggiunto: , di cui al tolto: precedente articolo 3 aggiunto: decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano tolto: ed aggiunto: e, a parita' di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale piu' anziano in grado tolto: ed aggiunto: e, a parita' di anzianita', dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generaletolto: . e secondo il seguente ordine: tolto: ufficialia disposizione giudicati non idonei allo avanzamento nel servizio permanente effettivo;

aggiunto: a) ufficiali in possesso di un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne tolto: facciano richiesta; aggiunto: fanno richiesta;

aggiunto: b) ufficiali che si tolto: trovino aggiunto: trovano a non piu' di cinque anni dal tolto: limite di eta' aggiunto: limiti d'eta' del grado rivestito che ne tolto: facciano richiesta; aggiunto: fanno richiesta;

aggiunto: c) ufficiali promossi nella posizione ditolto: a disposizione; ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro; ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366; ufficiali in aggiunto: "a disposizione";

aggiunto: d) ufficiali in servizio permanente effettivo tolto: in soprannumero, per effetto dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366; ufficiali in servizio permanente effettivo. Sono esclusiaggiunto: . E' escluso dal provvedimento di collocamento in aspettativa tolto: gli ufficiali che ricoprano aggiunto: l'ufficiale che ricopra la carica di tolto: capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa aggiunto: Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza. Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativatolto: , competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto … quiescenza verra' comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8. tolto: Qualora aggiunto: Se nel frattempo non tolto: siano aggiunto: sono stati raggiunti dal limite di eta', allo scadere dei due anni di aspettativa … di eta', in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Agli ufficiali di cui al tolto: precedente comma sono concessa aggiunto: comma 5 sono concesse, inoltre, le indennita' di cui tolto: agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e aggiunto: all'articolo 1870 del codice dell'ordinamento militare e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288. Gli … In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti tolto: quinto e sesto comma aggiunto: commi 5 e 6. La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza tolto: ed aggiunto: e assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennita' di buonuscita, per l'applicazione del tolto: precedente quinto comma e del quinto comma del successivo articolo aggiunto: comma 5 e del comma 5 dell'articolo 17 della presente legge, fara' carico al Ministero tolto: del tesoro. aggiunto: dell'economia e delle finanze. 8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-10;804~art7 · fonte del testo

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