Corte costituzionale

Sentenza n. 257/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'art. 16-quater

della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art.

12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali

dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia

di Stato), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal TAR del

Lazio, sezione prima, sul ricorso proposto da Ramacci Cesare Augusto

contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 708 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Ramacci Cesare Augusto e del

Ministero della difesa nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte e Vincenzo Colacino per

Ramacci Cesare Augusto e l'Avvocato dello Stato Nicola Bruni per il

Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministero della difesa;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di un

provvedimento, con il quale si disponeva nei confronti di un maggiore

generale del corpo sanitario aeronautica in s.p.e. - pur giudicato

idoneo per l'avanzamento a scelta al grado superiore ed iscritto al

primo posto della graduatoria di merito per l'anno 1983 - il

collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi

dell'art. 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il

TAR del Lazio, sezione prima, con ordinanza emessa l'11 aprile 1988

ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto

art. 7 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Il giudice rimettente, dopo aver rilevato che l'istituto

dell'aspettativa per riduzione dei quadri, disciplinato dalla norma

denunciata, si risolve in una forma particolare di cessazione

anticipata del rapporto di impiego prima del raggiungimento del

normale limite di età, riservata solo agli ufficiali più anziani

(generali e colonnelli) dei vari ruoli in s.p.e., sostiene che un

siffatto trattamento non troverebbe riscontro in altri settori

dell'organizzazione militare e del pubblico impiego in generale,

sicché si verrebbe ad operare una ingiustificata discriminazione di

alcuni pubblici dipendenti rispetto ad altri.

Tale forma di risoluzione anticipata del rapporto, mentre, da un

canto, dipenderebbe da eventi imprevedibili ed aleatori che

prescindono dalla volontà degli interessati e della stessa pubblica

amministrazione, divenendo così incerta la durata del rapporto di

impiego, dall'altro finirebbe per privare l'amministrazione stessa

degli ufficiali migliori nel grado e quindi dotati di maggiore

esperienza, come dimostrato dalla loro posizione in ruolo.

Il contrasto con i parametri invocati sarebbe ancor più evidente

considerando che gli ufficiali collocati in aspettativa per due anni,

benché ancora in s.p.e., non sono comunque disponibili neppure per

esigenze eccezionali, così subendo un trattamento deteriore rispetto

a quello riservato agli ufficiali in posizione ausiliaria, che

possono essere richiamati in servizio per esigenze eccezionali.

L'irrazionalità della norma denunciata sarebbe altresì

censurabile, perché le conseguenze della sua applicazione appaiono

sproporzionate rispetto al fine della norma stessa, che è quello

della congrua riduzione della consistenza numerica degli ufficiali

appartenenti all'area dirigenziale, al verificarsi di eventuali

eccedenze rispetto al numero massimo dei dirigenti militari

prestabilito dalla stessa legge (art. 3), mentre in concreto la

riduzione dei quadri verrebbe realizzata nel modo peggiore, privando

cioè l'amministrazione degli elementi migliori e più meritevoli,

con la conseguenza ulteriore che il sacrificio imposto a quegli

ufficiali apparirebbe privo di qualsiasi valida giustificazione.

2. - Si è costituito nel presente giudizio il maggiore generale

dott. Cesare Augusto Ramacci, svolgendo argomentazioni analoghe a

quelle di cui all'ordinanza di rimessione e, in particolare,

sottolineando che l'applicazione della norma denunciata

determinerebbe l'allontanamento dal servizio, prima del

raggiungimento del limite di età, dei migliori ufficiali attraverso

un meccanismo di selezione alla rovescia che verrebbe a colpire i

più meritevoli anziché, come sarebbe logico, i meno dotati.

3. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione

sia dichiarata infondata, ponendo in evidenza che la legge, di cui fa

parte la norma impugnata, ha inteso dettare una disciplina per la

dirigenza militare, prevedendo all'uopo all'art. 3 la consistenza

numerica massima dei dirigenti, in relazione agli incarichi e alle

funzioni dirigenziali da svolgere, e all'art. 7 un meccanismo idoneo

ad eliminare le eventuali eccedenze numeriche che possono

determinarsi in dipendenza del sistema di avanzamento "normalizzato"

degli ufficiali (legge 12 novembre 1955, n. 1137), basato su un

numero fisso di promozione annuali a prescindere dal verificarsi

delle vacanze nel grado superiore.

Data la specificità del sistema di promozioni per i militari,

diverso da quello vigente per gli altri dipendenti pubblici

(dirigenti civili) per i quali l'assegnazione a posti dirigenziali

avviene solo al verificarsi delle vacanze organiche, non

sussisterebbe il contrasto con uno dei parametri invocati (art. 3

della Costituzione), non essendo comparabili i due rispettivi

ordinamenti.

Nemmeno sarebbe ipotizzabile la pretesa violazione dell'art. 97

della Costituzione, perché proprio il principio ivi enunciato impone

di ripianare eventuali eccedenze numeriche di personale evitando

così di mantenere in servizio ufficiali cui non sarebbe possibile

affidare incarichi o funzioni corrispondenti al grado ricoperto.

D'altra parte, l'attuale sistema di promozioni fisse annuali per

ciascun grado consente - a fronte dei numeri massimi previsti

dall'art. 3 della legge n. 804 del 1973 e della relativa ripartizione

in contingenti per i vari ruoli - di prevedere con molto anticipo,

anno per anno e per ciascun ruolo, le eventuali eccedenze che possano

determinare la necessità di far ricorso al collocamento in

aspettativa per riduzione dei quadri.

Quanto, poi, alla irrazionalità della disciplina che priverebbe

l'amministrazione degli elementi migliori, la difesa dello Stato

rileva che la stessa norma denunciata, nel prevedere il collocamento

in aspettativa per riduzione dei quadri, indica un ordine tassativo

di categorie di ufficiali incentrato sul criterio di preferire

dapprima gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento, poi

quelli scrutinati e non prescelti in s.p.e. e transitati "a

disposizione", poi ancora quelli più volte valutati nel s.p.e. e

collocati in soprannumero, e solo da ultimo gli ufficiali in servizio

permanente effettivo. Anche per tale ultima categoria, ove manchino

le precedenti, la norma impugnata prevede il criterio sussidiario

della anzianità di ruolo, consentendo così l'avvicendamento degli

ufficiali negli incarichi e nelle funzioni dirigenziali, in vista

della finalità di far acquisire al maggior numero di quei dipendenti

l'esperienza indispendabile a svolgere efficacemente compiti di

comando, anche in caso di necessità belliche.

4. - In prossimità dell'udienza di discussione hanno presentato

memorie sia l'Avvocatura dello Stato, sia l'originario ricorrente del

giudizio a quo.

La prima ha preliminarmente osservato che il giudice rimettente

non ha tenuto conto delle innovazioni normative introdotte con la

legge 19 maggio 1986, n. 224, la quale, all'art. 43, comma primo e

sesto, ha previsto che gli ufficiali collocati in aspettativa per

riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al

raggiungimento del limite di età e sono a disposizione del Governo

per essere all'occorrenza impiegati, analogamente a quanto avviene

per gli ufficiali dell'ausiliaria che possono essere richiamati in

servizio.

Nel merito ha comunque ribadito la infondatezza delle questioni,

sottolineando la specificità del sistema di avanzamento degli

ufficiali delle forze armate e la non comparabilità di questo con

altri sistemi di promozione dei pubblici dipendenti.

A sua volta la parte privata, nel ribadire le considerazioni già

espresse al momento della costituzione nel presente giudizio, ha

contestato la tesi dell'Avvocatura dello Stato fondata sull'esigenza

di un avvicendamento nell'organizzazione militare, perché è

irrazionale che tale avvicendamento si ponga soltanto per i più alti

gradi, per i quali anzi dovrebbe permanere l'esigenza di far loro

acquisire le esperienze necessarie a ricoprire incarichi

dirigenziali.

Ha quindi negato che per detti ufficiali superiori sussista in

concreto la possibilità di prevedere con molto anticipo le eventuali

eccedenze determinanti il collocamento di alcuni di essi in

aspettativa per riduzione di quadri, perché invece la norma

denunciata introduce un elemento di imponderabilità legato a

situazioni non prevedibili, quali le vacanze di posti per dimissioni,

decessi e dichiarazioni di inabilità.

Infine ha sostenuto le proprie argomentazioni, circa

l'irrazionalità del sistema che determinerebbe per l'amministrazione

il danno di privarsi degli elementi migliori, rilevando che il più

anziano in ruolo può essere l'ufficiale che nell'ultima valutazione

per l'avanzamento è stato collocato al primo posto della graduatoria

di merito compilata dalla commissione di avanzamento ai termini

dell'art. 25, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e

che, come è avvenuto nella fattispecie in esame, non viene iscritto

nel relativo quadro per mancanza di disponibilità; in tale evenienza

il detto ufficiale viene appunto collocato nel ruolo al primo posto

(come primo della graduatoria di merito) e pertanto diviene il più

anziano del ruolo, subendo così il trattamento penalizzante del

collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, e ciò a

prescindere da ogni valutazione circa la sua effettiva anzianità di

servizio. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il quale prevede

che le eccedenze che si verifichino, rispetto al numero massimo

previsto dall'art. 3 della stessa legge, nei gradi di generale e di

colonnello, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per

riduzione dei quadri, a cominciare dagli ufficiali più anziani in

ruolo in ciascuna delle sei categorie, indicate secondo un

determinato ordine (di cui l'ultima è quella degli ufficiali in

servizio permanente effettivo), nel senso cioè che, se l'esaurimento

della categoria che precede nell'ordine non sia sufficiente ad

eliminare l'eccedenza, si passa alla categoria successiva e così via

fino all'ultima. Nell'ordinanza di rimessione si sostiene che la

norma denunciata darebbe luogo, in particolare per la categoria degli

ufficiali in s.p.e. (cui si riferisce il giudizio a quo), ad una

specie di cessazione anticipata dal servizio, "che trova

indiscriminata applicazione nei confronti degli ufficiali più

anziani" nel grado di generale e colonnello, in base al solo

riferimento alla posizione rivestita nel ruolo di appartenenza, il

che contrasterebbe con gli artt. 3 e 97 della Costituzione perché

tale forma di aspettativa: a) è prevista solo per gli ufficiali

generali ed i colonnelli in s.p.e. (cioè le qualifiche dirigenziali

degli ufficiali), determinando una disparità di trattamento rispetto

ai militari appartenenti a qualifiche diverse, nonché rispetto ai

dirigenti civili della pubblica amministrazione; b.c) è

assolutamente imprevedibile, in quanto dipende da eventi che

prescindono sia dalla volontà della pubblica amministrazione che da

quella degli interessati, il che rende obbiettivamente incerta la

durata del rapporto di impiego; d) colpisce gli ufficiali che sono i

primi del ruolo, e quindi sempre i migliori nel loro grado; e)

impedisce agli ufficiali, nei cui confronti è disposta, di poter

essere utilizzati per esigenze eccezionali, onde è ad essi riservato

un trattamento deteriore anche rispetto agli ufficiali in posizione

ausiliaria, con pregiudizio dell'organizzazione militare che si vede

così privata, anche nei momenti di emergenza, di ufficiali altamente

qualificati.

2. - La questione non è fondata.

In relazione al primo dei profili di essa (indicato sub a

nell'ordinanza di rinvio) circa la disparità di trattamento prevista

per i colonnelli e gli ufficiali generali rispetto agli altri gradi

militari nonché rispetto agli impiegati civili dello Stato, devesi

rilevare che l'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione

dei quadri costituisce la naturale conseguenza del c.d. "avanzamento

normalizzato". Questo sistema consente un numero fisso di promozioni

annuali, o a cicli pluriennali, le quali prescindono dal verificarsi

di vacanze nel grado da conferire. Potendosi così determinare

eccedenze, nelle qualifiche dirigenziali per le quali soltanto è

previsto un "numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio

permanente" (art. 3, legge 10 dicembre 1973, n. 804) la previsione di

tale numero massimo appare ragionevole e rispondente al principio di

buon andamento. La "riduzione dei quadri" è quindi collegata

all'esigenza di realizzare la corrispondenza delle unità

dirigenziali in servizio con le funzioni e gli incarichi da

espletare.

Indirettamente si realizza la medesima situazione propria delle

qualifiche dirigenziali degli impiegati civili dello Stato - con le

quali soltanto è possibile un raffronto - in cui la medesima

corrispondenza è assicurata, come è noto, da una disciplina che

consente l'attribuzione di dette qualifiche solo nei limiti delle

vacanze da ricoprire e per le funzioni da espletare. Per le

qualifiche dirigenziali militari, in cui come è stato chiarito

dall'Avvocatura generale dello Stato si manifesta l'esigenza del

maggiore avvicendamento possibile nell'esercizio delle funzioni

dirigenziali, il sistema di avanzamento prescinde dalla vacanza, onde

la necessità della riduzione dei quadri per attuare detta

corrispondenza.

In conclusione, per i gradi militari diversi da quelli

dirigenziali le situazioni poste a raffronto non sono omogenee, e

quindi il legislatore non ha ravvisato l'esigenza di assicurare tale

corrispondenza, mentre in relazione alle qualifiche dirigenziali

dell'impiego civile va rilevato che in sostanza, sia pure attraverso

un diverso meccanismo, il raffronto fra le due situazioni pone in

evidenza un analogo risultato, cioè quello della corrispondenza

delle unità in servizio rispetto alle funzioni ed agli incarichi da

espletare.

Quanto poi alla tesi, adombrata nella memoria difensiva della

parte privata, secondo cui "un avvicendamento potrebbe essere

agevolmente effettuato anche mediante ricorso a sistemi diversi dal

collocamento in aspettativa", va rilevato che la valutazione circa la

preferenza di uno o di un altro sistema implica un apprezzamento di

merito precluso alla Corte, che può essere solo chiamata a valutare

la ragionevolezza in sé di quello prescelto dal legislatore e la sua

rispondenza ai parametri costituzionali invocati.

3. - Per quel che concerne i profili indicati sub b ) e c), va

osservato che nei parametri costituzionali assunti a riferimento non

è dato rinvenire alcun principio secondo cui il rapporto di pubblico

impiego non potrebbe subire trasformazioni durante il suo corso, se

non in dipendenza di eventi legati alla volontà della pubblica

amministrazione o degli interessati, e non anche, come nel caso in

esame, in dipendenza di eventi obbiettivi legati ad esigenze

organizzative. Se queste ultime non siano di per sé irragionevoli,

come si è avuto modo di constatare nel paragrafo precedente perché

dipendenti dalla necessità di evitare il superamento del numero

massimo prescritto per le unità in servizio - la prevista

modificazione del rapporto di impiego si giustifica pienamente.

Appare difatti rispondente al principio di buon andamento che, nella

disciplina del rapporto, prevalga l'interesse pubblico (ravvisato dal

legislatore nell'esigenza di evitare una eccessiva dilatazione nelle

più alte qualifiche militari) rispetto a quello del dipendente,

purché venga a questi assicurato un adeguato trattamento economico

di servizio e di quiescenza.

In altri termini la normativa vigente, nel disciplinare l'istituto

della aspettativa per riduzione dei quadri, ha contemperato

l'esigenza organizzativa di evitare l'esuberanza del ruolo di certe

qualifiche di ufficiali al di là di quelle che siano le effettive

esigenze da soddisfare - e ciò in armonia con il costituzionale

principio di buon andamento - con gli interessi particolari della

categoria di dipendenti pubblici, cui l'istituto si riferisce, il che

esclude che la prevista possibilità di trasformazione del rapporto

di impiego, per effetto del verificarsi di eventi obbiettivamente

predeterminati dalla legge, possa reputarsi, anche sotto quest'altro

profilo, in contrasto con i parametri costituzionali invocati.

4.1. - La questione non è fondata neppure sotto il profilo -

evidenziato sub d) nell'ordinanza di rinvio - secondo cui l'istituto

dell'aspettativa per riduzione dei quadri verrebbe dalla legge

realizzato nel modo peggiore e cioè attraverso la rimozione dal

servizio attivo degli ufficiali più meritevoli. Al riguardo si

sostiene dal giudice a quo che gli ufficiali da collocarsi in

aspettativa sarebbero "sempre - come appunto dimostrato dalla loro

posizione in ruolo - i migliori nel loro grado, così che, per

effetto della norma in questione, la pubblica amministrazione

verrebbe privata anzitempo proprio dell'opera degli ufficiali più

esperti e qualificati, i quali, in ragione dei loro specifici meriti

e delle positive valutazioni espresse nei loro riguardi dalle

commissioni di avanzamento, si vengono a trovare nelle primissime

posizioni del ruolo di appartenenza: il che appare incongruo".

Osserva la Corte che, a parte la genericità con la quale la

questione viene prospettata senza peraltro nessuna indicazione anche

ai fini della sua rilevanza in ordine al giudizio a quo - sul modo

secondo cui in concreto si verificherebbe l'asserita incongruenza,

non è esatta l'affermazione che la priorità nel ruolo di ciascuna

qualifica dirigenziale sia determinata dalla migliore posizione in

graduatoria che ciascuno abbia conseguito in occasione del giudizio

di avanzamento a scelta, nel grado di volta in volta considerato.

Difatti l'art. 93, comma secondo, della legge 12 novembre 1955, n.

1137, recante la disciplina sull'avanzamento degli ufficiali,

stabilisce che le promozioni a certe qualifiche di ufficiali, ed in

particolare a quelle che sono ora comprese "nell'area dirigenziale" -

come le qualifiche dei generali di divisione aerea o tenenti

generali, dei generali di brigata aerea o maggiori generali (grado

quest'ultimo rivestito dall'ufficiale che ha promosso il giudizio a

quo) e dei colonnelli - hanno luogo "a scelta", e quindi, quando

siano più di uno gli ufficiali promovibili, l'iscrizione nel quadro

di avanzamento e quindi l'inserimento nel nuovo ruolo avviene secondo

l'ordine di quello da cui provengono. Ma anche quando - come nel caso

in cui sia unica la vacanza da coprire per promozione - non sia

decisivo l'ordine nel ruolo di provenienza per determinare la

priorità nel ruolo in cui si è promossi, quest'ultima priorità è

allora determinata dalla permanenza nella qualifica attuale da un

maggior numero di anni: ugualmente quindi in base ad un criterio

legato all'anzianità nel ruolo preso in considerazione.

La tesi secondo cui priorità in ruolo equivarrebbe a maggior

merito, nella comparazione tra pari grado, muove perciò da una

premessa errata, perché sembra considerare il ruolo dei maggiori

generali (cui si riferisce la controversia oggetto del giudizio a

quo) come derivante da una graduatoria formatasi uno actu, secondo

cioè un unico e contestuale giudizio di merito: l'ordine del ruolo

costituisce, invece, il risultato di una progressiva formazione nel

tempo nel quale in ciascuno dei due casi indicati è determinante

l'aspetto dell'anzianità.

Devesi perciò escludere che, nel ruolo dei maggiori generali

degli ufficiali medici dell'aeronautica, coloro che precedano

nell'ordine possano in assoluto considerarsi più meritevoli di

coloro che seguono, in quanto l'ordine di precedenza costituisce il

risultato di una cadenza di promozioni distanziate nel tempo e quindi

non di un giudizio contestuale, bensì di una pluralità di

operazioni di scrutinio fra di loro non raffrontabili.

4.2. - In sede di discussione orale si è poi adombrato che -

essendo prevista per il ruolo degli ufficiali medici dell'Aeronautica

militare la possibilità di una sola promozione, ogni quattro anni,

alla qualifica di tenente generale (v. tab. XI allegata alla legge 27

ottobre 1963 n. 1431) e, dovendosi perciò nel frattempo collocare in

aspettativa, per riduzione dei quadri, durante il quadriennio i

maggiori generali che risultino eccedenti rispetto ai numeri massimi

(fissati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 804) per effetto delle

sopravvenute promozioni dal grado inferiore - la rosa dei promovibili

verrebbe a restringersi, al momento in cui si matura il quadriennio,

a quelli promossi solo più di recente, onde verrebbero così

favoriti questi ultimi rispetto ai maggiori generali promossi

all'inizio del quadriennio.

Orbene, l'evenienza così enunciata non sembra dar luogo ad una

discriminazione irragionevole. Difatti la circostanza secondo cui

potrebbe accadere che coloro i quali all'inizio del quadriennio,

essendo i più anziani nel suddetto ordine di ruolo, abbiano minori

possibilità di entrare nel novero dei promovibili, costituisce una

conseguenza di mero fatto, collegata alla diversità dei momenti di

attuazione della norma.

Né l'irrazionalità potrebbe derivare dall'eventualità - fatta

trasparire nella discussione orale - secondo cui coloro che non sono

i migliori, con opportuni accorgimenti, potrebbero volutamente farsi

inserire tardivamente nel ruolo, onde poter rientrare, alla fine del

quadriennio, nella rosa dei promovibili al grado superiore. A parte

che il profilo non appare neppure implicitamente dedotto dal giudice

a quo, in ogni caso è da rilevare che - non essendo verosimile che

un ufficiale volutamente ritardi una promozione sicura in vista di

possibili futuri sviluppi di carriera del tutto incerti - con tale

profilo si prospetta una generica eventualità di difficile

accadimento nella realtà e, comunque, al più, riferibile non alla

norma denunciata, bensì al complesso della vigente disciplina in

tema di avanzamento degli ufficiali, che potrebbe prestarsi a

deviazioni del genere; il che implicherebbe però una serie di

problemi connessi a norme estranee al presente giudizio.

In definitiva, secondo quanto rilevato in precedenza, l'istituto

dell'aspettativa per riduzione dei quadri risponde ad esigenze

strettamente collegate al sistema del c.d. "avanzamento

normalizzato", a sua volta diretto ad assicurare il maggior

avvicendamento possibile nei quadri della dirigenza militare, onde

l'individuazione degli ufficiali da collocare in aspettativa, in

ragione della priorità nel ruolo della qualifica in cui si verifica

l'eccedenza, non è destinata a colpire i migliori, come

apoditticamente si assume nell'ordinanza di rinvio, essendo legata

comunque ad un criterio di maggiore permanenza nella qualifica.

Se invece, come sembra auspicare il giudice a quo, si procedesse

secondo l'ordine inverso, verrebbero ad essere allontanati dal

servizio attivo gli ufficiali pervenuti da minor tempo alla qualifica

del ruolo divenuto eccedente e si lascerebbero in servizio quelli

più anziani, il che sarebbe contrario ad ogni ragionevole logica di

avvicendamento.

5. - Neppure può infine condividersi l'assunto, prospettato dal

giudice a quo, secondo cui l'istituto dell'aspettativa per riduzione

dei quadri riserverebbe agli ufficiali, collocati in tale posizione,

un trattamento deteriore rispetto agli ufficiali in posizione

ausiliaria - profilo questo svolto nel punto sub e) dell'ordinanza di

rinvio - in quanto i primi non potrebbero neppure essere utilizzati o

considerati disponibili per esigenze eccezionali, come è invece

possibile per gli ufficiali in ausiliaria.

La diversità di disciplina, che era in un primo tempo prevista

fra le due categorie di ufficiali e che non poteva comunque allora

ritenersi ingiustificata - essendo differente l'istituto

dell'aspettativa rispetto a quello del collocamento in ausiliaria,

sia sotto il profilo dello status, sia sotto il profilo dell'evento

in dipendenza del quale ciascuna delle due posizioni anzidette si

determina - è in ogni caso stata superata dalla legislazione

successiva, peraltro già vigente alla data della ordinanza di

rimessione, introdotta dall'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n.

224. Quest'ultimo articolo, al sesto comma, prevede difatti che gli

ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione dei quadri

sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati

per esigenze del ministero della difesa o di altri ministeri,

applicandosi ad essi le norme di cui agli artt. 50 e 55 (quest'ultimo

relativo alla disponibilità degli ufficiali ausiliari) della legge

10 aprile 1954, n. 113.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per

l'attuazione dell'art. 16 quater della legge 18 marzo 1968, n. 249,

quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n.

775, nei confronti degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina,

dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia di Stato) sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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