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Per il riconoscimento delle partite creditorie, la loro determinazione e la loro appartenenza a una delle categorie indicate nell'articolo 3 e per la loro liquidazione e' costituita apposita Commissione ministeriale, con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, la quale e' cosi' composta: un rappresentante del Ministero degli affari esteri; due rappresentanti del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro); un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato); un rappresentante del Consiglio di Stato; un rappresentante della Corte dei conti; un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; un rappresentante della Banca nazionale del lavoro un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi un rappresentante dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di eliminazione un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati. Con gli stessi decreti di cui al precedente comma saranno nominati il presidente ed il vice presidente della Commissione. Segretario della Commissione sara' un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Testo in vigore dal 30 luglio 1964 al 7 giugno 1966

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