La Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 giugno 1947, n. 557, e' nominata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, ed e' composta:

  • 1)di un presidente, scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, di grado, non inferiore al terzo, in servizio o a riposo;
  • 2)di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno di grado non inferiore al quarto;
  • 3)di un magistrato designato dal. Ministero di grazia e giustizia, di grado non inferiore al quinto;
  • 4)di un rappresentante del Ministero delle finanze, di grado non inferiore al sesto;
  • 5)di due rappresentanti del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al sesto;
  • 6)di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, di grado non inferiore al sesto;
  • 7)di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, di grado non inferiore al sesto;
  • 8)di un Magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore al quinto;
  • 9)di un avvocato dello stato, di grado non inferiore al quinto. Il presidente della Commissione chiama a far parte di essa, con diritto di voto, rappresentanti di altre Amministrazioni qualora queste siano interessate, e si puo' valere dell'opera di esperti. Per in validita' delle sedute occorre la presenza di almeno sette dei membri della Commissione, indicati nel primo comma di questo articolo. Il parere e' adottato a maggioranza degli intervenuti.

Testo vigente dal 21 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-12-01;908~art6 · fonte del testo

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