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Miscellanea
Norme per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964
Legge 20 dicembre 1967, n. 1265
- Aggiornato al
- 24 giugno 1971
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1E' autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e…
- Art. 2La commissione di cui al successivo articolo 4 prima di procedere all'esame delle domande…
- Art. 3Le persone fisiche e giuridiche italiane che vantino diritti sui beni per i quali siano…
- Art. 4Per la ripartizione degli importi a norma dell'articolo 2, per l'esame delle domande di…
- Art. 5Le deliberazioni motivate dalla commissione interministeriale sulle domande di…
- Art. 6La commissione interministeriale di cui all'articolo 4 sara' cosi' composta: due…
- Art. 7Le domande di indennizzo, in carta libera, devono essere presentate, a pena di decadenza…
- Art. 8Per il riconoscimento della legittimazione soggettiva dei richiedenti l'indennizzo, oltre…
- Art. 9Il corrispettivo in lire italiane della somma globale di DM 28.313.503,80, di cui…
