La differenza tra il trattamento economico complessivo spettante dal 1 gennaio 1968 per paga, compreso ogni emolumento accessorio di carattere continuativo, e quello corrispondente, eventualmente superiore, goduto fino al 31 dicembre 1967 anche in applicazione della legge 6 agosto 1966, n. 636, e' conservata a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei futuri miglioramenti economici di carattere generale.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;309~art16 · fonte del testo

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