I singoli istituti autonomi per le case popolari, sulla base dell'attribuzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1, sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo assegnato nel programma di cui allo stesso comma ed a provvedere a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da realizzare. La somministrazione dei fondi agli istituti autonomi per le case popolari avra' luogo in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori da realizzare, ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247. Ai fini del comma precedente, per gli eventuali pagamenti da effettuare nell'anno 1975, sono autorizzati i necessari prelievi sui conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Per gli appalti delle opere finanziate con i fondi di cui all'articolo 1 e per quelli relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata in corso, indetti entro il 30 settembre 1975, si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, e successive modificazioni ed integrazioni. 1 Il termine stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, e' prorogato al 30 settembre 1975. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 13 agosto 1975, n. 376 convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492

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Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376 convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 5 comma 2) che "I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975."

Testo vigente dal 18 ottobre 1975

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1975 al 18 ottobre 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 13 agosto 1975, n. 376 convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492

    Il D.L. 13 agosto 1975, n. 376 convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 ha disposto (con l'art. 5 comma 2) che "I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975."

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urn:nir:stato:legge:1975-05-27;166~art3 · fonte del testo

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