E' autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato in attivita' di servizio. Tali alloggi rimangono di proprieta' dello Stato. Il programma e la localizzazione degli interventi - da realizzare su aree destinate dai comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica e, ove possibile, integrati nei progetti redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 - sono predisposti dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato per l'edilizia residenziale. I canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri interessati e il comitato per l'edilizia residenziale. Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo indicato al primo comma del presente articolo e a provvedere a tutte le operazioni relative alla acquisizione delle aree e all'appalto delle opere da realizzare, comprese le opere di urbanizzazione. Per l'acquisizione delle aree e la esecuzione delle opere di urbanizzazione si procedera', ove necessario, previa delega dei comuni interessati.

Testo vigente dal 22 marzo 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;52~art1 · fonte del testo

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