Gli istituti autonomi per le case popolari, le cooperative edilizie e loro consorzi, nonche' le imprese di costruzione, regolarmente iscritte presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, e loro consorzi, che aspirano alla concessione de contributi previsti dall'articolo 9 della presente legge presentano alla regione nel cui territorio ricade il progetto di intervento, ad uno degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al comune interessato all'intervento, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data d'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata del programma di massima da realizzare nonche' dall'indicazione dell'ammontare complessivo dell'intervento, determinato secondo le modalita' vigenti per i mutui agevolati. Nella domanda deve essere, altresi', precisato se l'area interessata alla realizzazione del programma e' compresa nei piani adottati od approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. Comunicazione della presentazione della domanda deve essere inviata entro lo stesso termine al comitato per l'edilizia residenziale.

Testo vigente dal 7 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-27;166~art11 · fonte del testo

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