((Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti: "Tale contributo e' concesso nella misura occorrente affinche' i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonche' per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari a all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprieta' indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprieta' degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprieta' divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati")). Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio dalle casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative a proprieta' indivisa che abbiano i requisiti statutari di cui il comma precedente, e fino al 75 per cento negli altri casi". Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le operazioni di mutuo agevolato di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Testo vigente dal 18 ottobre 1975

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1975 al 18 ottobre 1975. 22 parole tolte, 18 parole aggiunte.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti: "Tale contributo e' concesso nella misura occorrente affinche' i mutuatari non vengano gravatitolto: , per aggiunto: degli interessi, dirittitolto: , aggiunto: e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonche' per oneri fiscali e vari e per spese accessorietolto: , in misura superiore al tolto: 4 aggiunto: 3 per cento annuo, pari tolto: al 2 aggiunto: a all'1,5 per cento semestraletolto: , oltre il aggiunto: oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprieta' indivisa tolto: ii cui statuto preveda aggiunto: il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprieta' degli alloggi tolto: e l'obbligo delaggiunto: , l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente tolto: istituto autonomo per le case popolari aggiunto: IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del tolto: 5 aggiunto: 4 per cento, pari al 2tolto: ,5 per cento semestrale, oltre tolto: il aggiunto: al rimborso del capitale, se cooperative a proprieta' divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente commatolto: , o se privatiaggiunto: ". Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-05-27;166~art10 · fonte del testo

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