Art. 4 — Disposizioni di modifica della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni

Alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. All'articolo 1, comma 4, sono soppresse le parole: "e comunque non inferiore al 50 per cento". All'articolo 1, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto". Dopo il comma 10 dell'articolo 1 e' inserito il seguente: "10-bis. In caso di necessita', documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del comma 10, e' aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi". Il comma 13 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonche' i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalita' indicate al comma 5, rimangono nella disponibilita' degli enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalita' della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130"". Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni possono sospendere le alienazioni degli alloggi ricompresi nei piani di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come modificato dal comma 2 del presente articolo, fatte salve quelle per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli aventi diritto abbiano gia' presentato la domanda di acquisto.

Testo vigente dal 18 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;136~art4 · fonte del testo

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