Corte costituzionale

Sentenza n. 163/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/06/1983 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle

assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la

tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 ottobre 1976 dal Tribunale di Venezia nel

procedimento civile vertente tra l'INPS e Perini Rina, iscritta al n.

747 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1977;

2) ordinanza emessa il 26 novembre 1976 dal Tribunale di Bolzano

nel procedimento civile vertente tra Egger Franz e l'INPS, iscritta al

n. 63 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977.

Visti l'atto di costituzione di Egger Franz e gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1983 il Giudice relatore

Francesco Saja;

uditi l'avv. Ugo Novelli per l'Egger e l'avvocato dello Stato

Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile tra l'INPS e l'assicurata

Perini Rina, avente per oggetto la corresponsione del trattamento

pensionistico di invalidità, il Tribunale di Venezia, con ordinanza

del 18 ottobre 1976 (in G.U. n. 31 del 2 febbraio 1977; reg. ord. n.

747 del 1976), sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (modificato dall'art. 24 l.

3 giugno 1975 n. 160), il quale, ai fini del diritto alla pensione di

invalidità, richiede una riduzione della capacità di guadagno a meno

di un terzo.

Il Tribunale rilevava che la norma suddetta era interpretata dalla

giurisprudenza ordinaria nel senso che il lavoratore, già invalido

oltre il suddetto limite nel momento della costituzione del rapporto

assicurativo, non aveva diritto alla pensione; così intesa, la norma

stessa sembrava in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto

determinava un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti

che, pur egualmente in possesso di tutti i requisiti per la pensione di

invalidità, venivano diversamente considerati a seconda del momento in

cui si era verificata la riduzione della capacità di guadagno; ed

appariva inoltre in contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost., che

assicura la tutela previdenziale ai lavoratori in caso di invalidità.

La stessa questione di legittimità costituzionale veniva sollevata

dal Giudice unico del lavoro presso il Tribunale di Bolzano, con

ordinanza del 26 novembre 1976 (in G.U. n. 94 del 6 aprile 1977; reg.

ord. n. 63 del 1977), emessa nel procedimento civile tra Egger Franz e

l'INPS.

2. - L'Egger si costituiva aderendo alle argomentazioni del giudice

rimettente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nelle cause

relative ad entrambe le ordinanze, chiedeva che venisse dichiarata

l'infondatezza della sollevata questione, deducendo in relazione

all'art. 3 la diversità delle situazioni messe a confronto, e

rilevando in relazione all'art. 38 Cost. che a coloro i quali fossero

invalidi già prima dell'inizio del rapporto di lavoro spettava la

tutela assistenziale prevista dal primo comma e non quella di cui al

secondo comma della stessa norma.

Nell'imminenza dell'udienza pubblica l'Egger ha tempestivamente

presentato ampia memoria illustrativa. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze, emesse dal Tribunale di Bolzano e da quello

di Venezia, concernono la medesima questione e pertanto i relativi

giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Con i predetti provvedimenti i giudici a quibus dubitano della

legittimità costituzionale dell'art. 10 primo comma r.d.l. 14 aprile

1939 n. 636 (il cui testo risulta ora dall'art. 24 l. 3 giugno 1975 n.

160) in base al quale "si considera invalido l'assicurato la cui

capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini,

sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico

o mentale, a meno di un terzo". La norma viene impugnata nella parte in

cui implicitamente esclude dalla sua previsione, secondo

l'interpretazione corrente, l'ipotesi dell'assicurato che, già al

momento dell'inizio del rapporto di lavoro e del conseguente automatico

insorgere del rapporto assicurativo, abbia la capacità di guadagno

diminuita oltre il detto limite, anche se subisca un'ulteriore

riduzione della stessa. Ciò, secondo detta interpretazione, discende

dalla mancanza di un "rischio" preesistente, considerato come requisito

essenziale comune alle assicurazioni private e a quelle sociali,

sicché il rapporto relativo all'assicurazione contro l'invalidità

risulta inefficace; con la ulteriore impossibilità da parte

dell'assicurato di acquisire il diritto alla pensione.

Tale conseguenza costituisce appunto il presupposto da cui muovono

le due ordinanze per denunciare la norma sopra riportata in relazione

agli artt. 3 e 38 secondo comma della Costituzione.

3. - Il problema non è nuovo e di esso si è già occupata questa

Corte sotto altra angolazione.

Invero, al diniego della pensione di invalidità nell'ipotesi sopra

indicata la giurisprudenza ordinaria era pervenuta anche in base ad una

diversa prospettazione e precisamente in base all'art. 1895 cod.

civile, il quale espressamente esige per la validità della

costituzione del rapporto di assicurazione (privata) un rischio

preesistente, norma ritenuta applicabile, per il rinvio contenuto

nell'art. 1886 stesso codice, anche alle assicurazioni sociali.

Da parte di alcuni giudici si dubitò della legittimità

costituzionale di queste norme sostanzialmente per le medesime ragioni

ora addotte dalle ordinanze di rimessione dei tribunali di Bolzano e di

Venezia, ma questa Corte ritenne che il diniego della pensione di

invalidità nella fattispecie considerata non derivava dalle norme

predette, bensì dall'art. 10 r.d.l. n. 636 del 1939, sicché ritenne

non fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale

(sent. 12 aprile 1976 n. 91; ord. 5 aprile 1978 n. 31).

Ed è proprio nel solco delle ora indicate pronunzie di questa

Corte che ora è stato impugnato il cit. art. 10 del r.d.l. n. 636 del

1939.

4. - La questione prospettata dalle ordinanze di rimessione, come

si è accennato, concerne l'ipotesi di chi, pur avendo una capacità di

guadagno ridotta oltre il limite stabilito dalla legge per ottenere la

pensione di invalidità (alla quale però non ha in concreto diritto a

causa della mancanza di una contribuzione assicurativa per il periodo

di tempo minimo), non si arrenda a vivere in maniera passiva e

parassitaria, ma si inserisca nel mondo del lavoro, operando così

attivamente nel settore della produzione. Con l'inizio della

prestazione lavorativa sorge automaticamente, in base alla precisa e

inderogabile disposizione normativa, l'obbligo relativo alle

assicurazioni sociali, tra cui quella concernente l'invalidità, con il

conseguente onere del versamento dei contributi da parte del datore di

lavoro e del lavoratore. Senonché in base al cit. art. 10 r.d.l. n.

636 del 1939, come interpretato dalla giurisprudenza ordinaria, il

rapporto assicurativo non diventa mai operante per la mancanza di un

requisito fondamentale dell'assicurazione-cioè la preesistenza del

rischio - risalendo la diminuita capacità di guadagno ad un momento

anteriore all'inizio della prestazione lavorativa e del connesso

rapporto assicurativo.

Ciò posto, si tratta di stabilire se la norma in esame

legittimamente escluda la sussistenza di un rapporto assicurativo

valido, impedendo così la tutela previdenziale prevista dall'art. 38

secondo comma della Costituzione, la quale ha in detto rapporto il suo

indispensabile presupposto.

5. - La risposta, ad avviso della Corte, deve essere negativa.

A parte tutte le riserve, che pur sono state da più parti

formulate sulla pretesa di equiparare il rischio delle assicurazioni

sociali a quello delle assicurazioni private, va osservato che la

ricordata disciplina normativa, come intesa dalla giurisprudenza

ordinaria, non trova adeguata giustificazione.

Invero, un'alea è pur sempre presente nell'ipotesi in esame, e

consiste precisamente nella eventuale modificazione della situazione

preesistente per effetto di un'ulteriore riduzione della capacità di

guadagno. È possibile, in altri termini, un fatto nuovo che aggravi la

condizione in cui si trovava il lavoratore all'inizio del rapporto e

renda, a seconda dei casi, insostenibile ovvero ancor più onerosa la

già delicata situazione del lavoratore minorato.

Quando ciò avvenga non è certo rilevante l'entità

dell'aggravamento, dato che comunque la capacità di guadagno

risulterà ridotta oltre il limite stabilito dalla legge e pertanto

ricorrerà necessariamente la condizione a cui la legge stessa

subordina l'acquisto del diritto a pensione.

In proposito è appena il caso di osservare che la riduzione della

capacità di guadagno non è qualche cosa di fisso ed immutabile, ma ha

una propria dinamica, per cui può variare in meglio o in peggio, e la

stessa legge (nel secondo comma del cit. art. 10) prevede appunto la

perdita della pensione in caso di miglioramento se la capacità di

guadagno cessi di essere inferiore al lirnite stabilito dalla norma

predetta.

Naturalmente l'aggravamento dovrà essere accertato dall'Istituto

previdenziale e dagli organi giudiziari con il necessario rigore in

modo da evitare inganni e frodi, come altrettanto rigorosamente dovrà

essere accertata allo stesso fine la reale sussistenza del rapporto di

lavoro.

6. - In proposito non sembra cogliere nel segno il rilievo della

Avvocatura dello Stato secondo cui, nel caso prospettato, il

lavoratore, che ha già subito una riduzione della capacità di

guadagno a meno di un terzo, dovrebbe trovare la sua tutela non già

nel secondo, bensì nel primo comma dell'art. 38 della Costituzione, a

norma del quale rientra tra i compiti primari dello Stato quello della

pubblica assistenza verso tutti coloro che si trovino in condizioni di

indigenza per ragioni di inabilità allo svolgimento di un'attività

remunerativa.

In contrario va però rilevato che l'art. 3 della Costituzione

attribuisce ad ogni cittadino il diritto fondamentale di realizzare lo

sviluppo della sua personalità, il quale viene attuato, come è stato

generalmente avvertito, principalmente attraverso il lavoro, a cui

pertanto deve essere garantito il libero accesso da parte di tutti.

Principio questo energicamente ribadito nel successivo art. 4, per cui

"la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e

promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto".

Nella specifica materia considerata trova applicazione altresì

l'art. 38 terzo comma della Costituzione medesima, secondo cui gli

inabili ed i minorati hanno diritto, tra l'altro, "all'avviamento

professionale" e va ricordato che tale disposizione ha un preciso

riscontro nell'art. 15 della Carta sociale europea (sottoscritta a

Torino il 18 ottobre 1961 ed entrata in vigore il 26 febbraio 1965), il

quale, anzi, contiene una previsione normativa più compiuta e

puntuale.

Di conseguenza non sono costituzionalmente, oltre che moralmente,

ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare su un piano di

isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente

colpiti nella loro efficienza fisica o mentale, hanno invece pieno

diritto di inserirsi nel mondo del lavoro. Se così è, non è

consentito rifiutare poi le conseguenze che alla prestazione di lavoro

immediatamente o mediatamente si ricollegano, ritenendo esclusa

dall'obbligatorio e connesso rapporto assicurativo quella tutela

previdenziale, la quale, invece, logicamente e ineluttabilmente da esso

scaturisce.

7. - L'irrazionalità di una disciplina, come quella della norma

denunziata, è stata da tempo rilevata in sede comunitaria ed appunto

la Commissione delle Comunità economiche europee, su conforrne parere

del Comitato economico-sociale, nella Raccomandazione del 27 settembre

1966 ha ritenuto ingiustificata l'esclusione della pensione in

conseguenza di un aggravamento di un'infermità preesistente.

Tale sollecitazione è stata raccolta dal Governo, il quale nel

presentare un Disegno di legge in subiecta materia, si è richiamato ad

essa, nella relazione che l'accompagna, per inserire un'espressa

previsione del diritto alla pensione anche quando la ridotta capacità

di guadagno oltre il terzo preesista all'insorgere del rapporto

assicurativo (vedasi Disegno di legge n. 464 "Revisione della

disciplina dell'invalidità pensionabile" presentato dal Ministro del

lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro

al Senato della Repubblica nella seduta del 14 novembre 1979). E va

aggiunto che il ricordato Disegno di legge con la disposizione suddetta

è stato già approvato dal Senato e trasmesso alla Camera il 17 marzo

1982 - Atto parlamentare n. 3266A, ove in data 10 novembre 1982 ha

avuto l'approvazione in sede referente dalla XIII Commissione

permanente lavoro e previdenza sociale.

8. - Poiché la sollevata questione risulta fondata, per quanto

sopra detto, in relazione all'art. 38 secondo comma della Costituzione,

diviene superfluo ogni ulteriore esame sulla denuncia dei giudici a

quibus con riferimento al vizio di disparità di trattamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma,

del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (secondo il testo risultante ora

dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160) nella parte in cui non

prevede che si considera invalido anche l'assicurato la cui capacità

di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla

costituzione del rapporto assicurativo e subisca una ulteriore

riduzione nel corso del rapporto stesso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:163 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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