Art. 14 — Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

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Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Le modalita' di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonche' il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. Il Fondo eroga:

  • a)contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attivita' rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
  • b)contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
  • c)ogni altra provvidenza in attuazione delle finalita' della presente legge.

Testo in vigore dal 23 marzo 1999 al 24 settembre 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art14 · fonte del testo

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