La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regolamenta le attivita' di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi ((, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili)). Le attivita' di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti e' disciplinato secondo modalita' tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunita' tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

L'avviso di rettifica in G.U. 24/04/1999, n. 95, ha disposto che "dopo la formula di promulgazione, che termina con le parole "la seguente legge:", all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole: "Capo I DISPOSIZIONI GENERALI"".

Testo vigente dal 1 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1999 al 1 gennaio 2013. 7 parole aggiunte.

… prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organiaggiunto: , anche da soggetto vivente, per quanto compatibili. Le attivita' di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1999-04-01;91~art1 · fonte del testo

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