Art. 7 — Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi prestati presso aziende di navigazione aerea ovvero necessari per l'acquisizione di qualifiche professionali

Coloro che siano assunti da aziende di navigazione aerea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi lavorativi diversi dall'attivita' di volo, da essi prestati presso le aziende citate o presso altre aziende se, in ogni caso, connessi con l'acquisizione ed il perfezionamento dei titoli preferenziali e delle cognizioni tecniche professionali inerenti alle categorie del personale di volo, compiuti posteriormente al 31 dicembre 1946 in eta' superiore al 20° anno, purche', relativamente ai periodi stessi, risultino versati i prescritti contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o sia stata esercitata la facolta' di riscatto di cui all'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480)). La data alla quale si riferisce il calcolo della riserva matematica e' quella di presentazione della domanda di riconoscimento. Le posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sono annullate, relativamente ai periodi riconosciuti, con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento e l'importo dei contributi base ed integrativi versati, ovvero l'importo delle somme versate ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, o dell'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre norme relative al trattamento sopra indicato, e' trasferito al Fondo e considerato in detrazione, sino a concorrenza della somma che gli interessati debbono versare ai sensi del secondo comma del presente articolo. I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria e volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge, e sono computati utili ai fini del diritto e della misura della pensione, cosi' come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' presentata la relativa domanda, purche' il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto. I periodi riconosciuti non sono validi, ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione richiesto per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.

Testo vigente dal 27 novembre 1988

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Che cosa è cambiato dal 27 novembre 1988

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1973 al 27 novembre 1988. 67 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… riscatto di cui all'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153. tolto: Il riconoscimento e' subordinato alla presentazione della relativa domanda all'istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di assunzione da parte di aziende di navigazione aerea ed al versamento di un contributo pari al 20 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 31 OTTOBRE 1988, N. 480. La data alla quale si riferisce il calcolo della riserva matematica e' quella …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;484~art7 · fonte del testo

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