Art. 10 — Accreditamento al Fondo dei contributi relativi ai periodi riscattati ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859

Per l'applicazione dell'articolo 45, secondo comma, e dell'articolo 46, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono accreditati al Fondo i contributi base ed integrativi, versati dalle aziende per gli interessati, ovvero l'intero importo delle somme versate dagli assicurati, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, o dell'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Testo vigente dal 18 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;484~art10 · fonte del testo

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