Art. 45 — Riconoscimento dei periodi di servizio prestato posteriormente al 31 dicembre 1946

Al personale in servizio di cui al precedente articolo 4 che sia gia' stato iscritto alla Cassa nazionale della gente dell'aria dal 1 gennaio 1947 o da data posteriore, e' riconosciuto, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico del Fondo il periodo di servizio prestato presso aziende di navigazione aerea, posteriormente al 31 dicembre 1946, con iscrizione alla citata Cassa e fino alla entrata in vigore della presente legge, purche', durante il periodo stesso, risultino versati in suo favore i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e purche' non abbia ottenuto dalla Cassa medesima la liquidazione dell'accantonamento di propria pertinenza. Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi oggetto di riconoscimento sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale accreditera' il Fondo dell'importo complessivo dei contributi base e integrativi versati dalle aziende per gli interessati medesimi in corrispondenza dei periodi suindicati.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art45 · fonte del testo

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