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[1]Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste le variazioni conseguenti alla applicazione dell'art. 5 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 191, nonche' quelle per l'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.
[2]Sugli stanziamenti che saranno disposti per la applicazione dei predetti articoli 1, 2 e 3 possono essere concesse, con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, anticipazioni di fondi ai Consorzi agrari provinciali ed all'Ente economico della cerealicoltura, i quali provvedono al pagamento della somma relativa. 1
[3]L'art. 7 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 191, e' abrogato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 579
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 579 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le anticipazioni dei fondi occorrenti per il pagamento delle quote integrative di prezzo e dei premi di cui al precedente articolo, previste a favore delle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali produttori dell'agricoltura e della loro Federazione, dell'Ente economico della cerealicoltura e del settore dell'olivicoltura dagli articoli [...] 4 della legge 24 luglio 1942, n. 978 [...], saranno invece effettuate ai Consorzi agrari provinciali".
Testo in vigore dal 12 luglio 1946 al 16 dicembre 2009
