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[1]Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste le variazioni conseguenti alla applicazione dell'art. 5 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 191, nonche' quelle per l'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.
[2]Sugli stanziamenti che saranno disposti per la applicazione dei predetti articoli 1, 2 e 3 possono essere concesse, con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, anticipazioni di fondi ai Consorzi agrari provinciali ed all'Ente economico della cerealicoltura, i quali provvedono al pagamento della somma relativa.
[3]L'art. 7 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1942-XX, n. 191, e' abrogato.
Testo in vigore dal 9 settembre 1942 al 12 luglio 1946
