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Il ricorso per la decadenza si propone, dal proprietario, con le stesse forme dell'istanza di concessione. La Commissione prevista dall'art. 1 della presente legge, prima di emettere il proprio parere deve esperire tentativo di conciliazione fra le parti. Il prefetto provvede in ogni caso con decreto motivato. In caso di decadenza dalla concessione, il concessionario ha diritto alla indennita' per i miglioramenti eseguiti, purche' sussistano al tempo della restituzione. Alla determinazione della indennita' provvede la stessa Commissione entro sessanta giorni dalla pronuncia di decadenza.

Testo in vigore dal 9 maggio 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-04-18;199~art8 · fonte del testo

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