Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1950 al 22 dicembre 2008. 193 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'istanza per la concessione di terreni incolti od insufficientemente coltivati, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle successive disposizioni modificative e integrative, e' diretta al prefetto della provincia, nella quale si trova il fondo oggetto dell'istanza o la maggior parte di esso, se il fondo e' sito in piu' province. Sull'istanza provvede il prefetto, con decreto da emanare su conforme parere di una Commissione composta di un funzionario tecnico designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede, di quattro membri nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali, in numero di due fra i conduttori diretti di aziende agricole, di cui uno proprietario e l'altro affittuario, e in numero di due fra i lavoratori della terra, nonche' di un funzionario della prefettura, scelto dal prefetto ed avente anche le mansioni di segretario. La Commissione ha sede presso la Prefettura e per le validita' delle sue deliberazioni e' sufficiente l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Per ciascuno dei componenti della Commissione e' autorizzata la nomina di un supplente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-04-18;199~art1 · fonte del testo
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