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Nel caso di concessione di terreni incolti o insufficientemente coltivati, cui si sia proceduto prima dell'entrata in vigore della presente legge, per l'intervento di Commissioni prefettizie appositamente costituite, qualora il concessionario abbia presentato istanza di concessione, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive integrazioni, o proponga istanza a norma, dell'art. 1 della presente legge, lo stato del fondo, ai fini dell'accoglimento della istanza va accertato in rapporto al momento della iniziale presentazione della domanda alla Commissione prefettizia. In difetto di presentazione della istanza prevista dal comma precedente o in caso di rigetto della medesima, la concessione cessa allo scadere del termine stabilito nel primitivo atto di concessione.

Testo in vigore dal 9 maggio 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-04-18;199~art11 · fonte del testo

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