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L'istanza per la concessione di terreni incolti od insufficientemente coltivati, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle successive disposizioni modificative e integrative, e' diretta al prefetto della provincia, nella quale si trova il fondo oggetto dell'istanza o la maggior parte di esso, se il fondo e' sito in piu' province. Sull'istanza provvede il prefetto, con decreto da emanare su conforme parere di una Commissione composta di un funzionario tecnico designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede, di quattro membri nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali, in numero di due fra i conduttori diretti di aziende agricole, di cui uno proprietario e l'altro affittuario, e in numero di due fra i lavoratori della terra, nonche' di un funzionario della prefettura, scelto dal prefetto ed avente anche le mansioni di segretario. La Commissione ha sede presso la Prefettura e per le validita' delle sue deliberazioni e' sufficiente l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Per ciascuno dei componenti della Commissione e' autorizzata la nomina di un supplente.

Testo in vigore dal 9 maggio 1950 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 301/1983

    Questione infondata
    10 ottobre 1983

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del d.l. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 279 ("Concessione ai contadini delle terre incolte"), come integrato e modificato dal d.l. Lgt. 26 aprile 1946, n. 597 ("Norme per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, relativo alla concessione delle terre incolte ai contadini"), dai d.l.C.p.S.…

    Art. 27 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-04-18;199~art1 · fonte del testo

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