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L'estensione dei diritti di decima ed altri canoni sul maggiore prodotto derivante dalle opere di bonificazione, deve ritenersi stabilita in forza di titoli speciali a norma dell'articolo 124, prima parte, del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, e delle analoghe disposizioni contenute nelle precedenti leggi sulle bonifiche, solo quando nei titoli stessi tale estensione sia espressamente prevista come conseguenza dell'aumento di produzione dei terreni per effetto di bonifiche risultanti da un complesso di opere di cui le fondamentali siano di competenza dello Stato ed eseguite direttamente dallo Stato medesimo o da concessionari di esso.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1939 al 22 dicembre 2008
