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[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[3]PROMULGA la seguente legge:
[4]Articolo Unico.
[5]Il testo dell'art. 8 della, legge 25 giugno 1949, n. 353, e' sostituito dal seguente: Le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89 e successive integrazioni e modificazioni, che vengono a scadere al termine dell'annata agraria 1948-49, sono prorogate sino a tutta l'annata agraria 1949-50. La proroga non e' ammessa solo nei casi di inadempienza previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 80.
Testo in vigore dal 2 novembre 1949 al 22 dicembre 2008
