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Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio e' maggiore, le amministrazioni regionali, avvalendosi dei propri organi, del personale del Corpo forestale dello Stato, nonche' delle associazioni per la protezione della natura, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosita'. La comunicazione e' data anche ai comandi militari i quali, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi. Ad integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e relative norme regolamentari, durante il periodo di grave pericolosita', e' vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio. Nelle zone boscate, comprese nei piani di cui all'articolo 1 della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, e' vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.

Testo in vigore dal 14 marzo 1975 al 31 ottobre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-03-01;47~art9 · fonte del testo

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