Provvedimento abrogato dalla l. 21 novembre 2000, n. 353.
Abrogato dal 1 dicembre 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 21 novembre 2000, n. 353.
Abrogato dal 1 dicembre 2000
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3 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1993 al 1 dicembre 2000. 290 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio e' maggiore, le amministrazioni regionali, avvalendosi dei propri organi, del personale del Corpo forestale dello Stato, nonche' delle associazioni per la protezione della natura, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosita'. La comunicazione e' data anche ai comandi militari i quali, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi. Ad integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e relative norme regolamentari, durante il periodo di grave pericolosita', e' vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio. Nelle zone boscate, comprese nei piani di cui all'articolo 1 della presente legge, i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, e' vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio. Fino all'approvazione dei piani di cui all'articolo 1, in tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco e' vietato l'insediamento di costruzioni di qualunque tipo. E' fatto obbligo al sindaco di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla regione ed al Ministero dell'ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio per almeno dieci anni. In tutti gli atti di comprovendita di aree ed immobili ricadenti nei territori sopra indicati deve essere espressamente richiamato, pena la nullita' dell'atto, il suddetto vincolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 353
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-03-01;47~art9 · fonte del testo
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