Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1975 al 1 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →

Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco provvedono le regioni con finanziamenti a totale carico dello Stato. Per l'occupazione temporanea dei terreni boscati da ricostituire a norma del precedente comma, non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennita' al proprietario.

Testo in vigore dal 14 marzo 1975 al 1 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-03-01;47~art8 · fonte del testo

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