L'articolo 99 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente: "L'esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 1ª classe consiste in due prove scritte ed una orale e pratica. La prima prova scritta verte su argomenti di carattere generale attinenti ai servizi di istituto. Per la seconda prova scritta il candidato ha facolta' di scelta, nell'ambito di una terna di temi concernenti i servizi di polizia attiva, i servizi tecnici e la motorizzazione. La prova orale e pratica verte su materie attinenti ai servizi di istituto. I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. La prova orale e pratica e' superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi. Ai candidati che superino la prove facoltative e' attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione con la indicazione dei voti riportati delle prove scritte. Si osservano inoltre le norme di cui all'articolo 80 comma quinto e decimo. La graduatoria di merito viene fermata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto di media delle due prove scritte ed il voto della prova orale e pratica, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parita' di voti ha precedenza il piu' anziano in ruolo".

Testo vigente dal 24 luglio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;845~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari