L'articolo 100 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente: "Il numero dei marescialli di 2ª classe da valutare per l'avanzamento a scelta, al grado di maresciallo di 1ª classe e' determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 97. Allo scrutinio sono ammessi, seguendo l'ordine di ruolo, i marescialli di 2ª classe con almeno tre anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di col all'articolo 75, i quali, nel biennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di "superiore alla media", e non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave. Per l'avanzamento di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 94, comma terzo e quarto".

Testo vigente dal 24 luglio 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-13;845~art14 · fonte del testo

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