L'articolo 80 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente: "L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta ed una orale. Per la prova scritta il candidato ha facolta' di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti argomenti di carattere generale relativi ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici ed alla autorizzazione. La prova orale verte su materie attinenti ai servizi d'istituto. I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso. La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi. La prova orale e' superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi. Ai candidati che superino le prove facoltative, e' attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione, con indicazione del voto riportato nella prova scritta. Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avra' luogo. Il giudizio sull'idoneita' e la formazione delle graduatorie sono demandati ad una Commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113. La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto della prova scritta con quello della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parita' di voti ha la precedenza il concorrente che rivesta il grado di appuntato; a parita' di grado il piu' anziano in ruolo".

Testo vigente dal 24 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;845~art2 · fonte del testo

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