E' data facolta' all'Ente mutuatario, dopo l'emissione del decreto concessivo del contributo statale, di prelevare, con il parere favorevole dell'Ufficio del genio civile, dalla Cassa depositi e prestiti, una anticipazione fino ad un importo massimo di due decimi dei lavori appaltati, da concedere all'impresa appaltatrice che ne faccia richiesta, e che ne dia garanzia anche mediante fideiussione, secondo le norme della contabilita' generale dello Stato. L'anticipazione stessa sara' recuperata mediante trattenute proporzionali sull'importo degli acconti disposti in base agli stati di avanzamento dei lavori. Le imprese corrisponderanno altresi' sulla anticipazione l'interesse allo stesso tasso di concessione del mutuo.

Testo vigente dal 9 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-15;184~art9 · fonte del testo

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