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I dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, collocati a riposo con liquidazione una tantum a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 72, prima del 16 marzo 1970, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione predetta per ottenere la concessione di un assegno pensionistico vitalizio, nella misura indicata nell'articolo 2. Nel caso di decesso del dipendente la domanda di cui al precedente comma puo' essere presentata dagli aventi diritto secondo le norme vigenti di riversibilita' per le pensioni degli impiegati civili dello Stato.

Testo in vigore dal 9 agosto 1971 al 5 luglio 1973

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