I dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, collocati a riposo con liquidazione una tantum a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 72, prima del 16 marzo 1970, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione predetta per ottenere la concessione di un assegno pensionistico vitalizio, nella misura indicata nell'articolo 2. Nel caso di decesso del dipendente la domanda di cui al precedente comma puo' essere presentata dagli aventi diritto secondo le norme vigenti di riversibilita' per le pensioni degli impiegati civili dello Stato.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 giugno 1973, n. 314

1

La L. 6 giugno 1973, n. 314 ha disposto (con l'art. 1)che "Ai sensi ed agli effetti della legge 24 luglio 1971, n. 556, si considera dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il personale dei ruoli delle suddette Camere, trasferito, a norma di legge, nei ruoli statali degli uffici provinciali dell'economia e collocato a riposo con liquidazione una tantum prima del 16 marzo 1970".

Testo vigente dal 5 luglio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1971 al 5 luglio 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 giugno 1973, n. 314

    La L. 6 giugno 1973, n. 314 ha disposto (con l'art. 1)che "Ai sensi ed agli effetti della legge 24 luglio 1971, n. 556, si considera dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il personale dei ruoli delle suddette Camere, trasferito, a norma di legge, nei ruoli statali degli uffici provinciali dell'economia e collocato a riposo con liquidazione una tantum prima del 16 marzo 1970".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-07-24;556~art1 · fonte del testo

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