Corte costituzionale

Ordinanza n. 359/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

27 dicembre 1953, n. 967 (Previdenza dei dirigenti di aziende

industriali), come modificato dall'art. 4, lett. a), della legge 15

marzo 1973, n. 44 (Norme integrative della l. 27 dicembre 1953, n.

967 sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali), promosso

con ordinanza emessa l'11 giugno 1986 dal Pretore di Firenze,

iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, prima serie speciale,

dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione del Mediocredito Toscano,

dell'I.N.P.S. e dell'I.N.P.D.A.I., nonché l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con ordinanza dell'11 giugno 1986 (R.O. n. 687/86) il

Pretore di Firenze, nel giudizio promosso dal Mediocredito Toscano

contro l'I.N.P.S. avente ad oggetto il riconoscimento del suo

diritto-dovere di iscrivere il proprio personale dirigente

all'I.N.P.D.A.I. anziché all'I.N.P.S. e del suo diritto al rimborso

delle somme versate all'I.N.P.S. dal 1 giugno 1974 al 31 dicembre

1984, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953

n. 967, come modificato dall'art. 4, lett. a), della legge n. 44 del

1973 nella parte in cui limita ai dirigenti delle aziende industriali

l'iscrizione obbligatoria all'I.N.P.D.A.I.;

che il Mediocredito Toscano, costituitosi nel giudizio, ha

rilevato la ragionevole differenziazione delle varie categorie di

dirigenti nonché l'affidamento alla discrezione del legislatore

della omogeneizzazione dei conseguenti differenti sistemi di

previdenza e di assicurazione e la gradualità della sua attuazione

nel tempo in relazione alle disponibilità finanziarie dello Stato;

che analoghe considerazioni hanno svolto l'I.N.P.S., anch'esso

costituito nel giudizio, il quale ha anche rilevato l'accertata

natura non industriale dell'Istituto ricorrente e l'Avvocatura dello

Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, che ha anche eccepito la inammissibilità

della questione per l'omesso accertamento dell'appartenenza

categoriale dei dirigenti del ricorrente;

Considerato che effettivamente vi è una netta e palese

differenziazione delle varie categorie di dirigenti delle varie

imprese, sancita dallo stesso codice civile, a cui consegue una

diversità di sistemi previdenziali e assicurativi;

che, come più volte ha affermato questa Corte (sentt. nn.

173/1986; 31/1986; 144/1984), la loro omogeneizzazione è affidata

alla discrezione del legislatore che la attua gradualmente in

relazione alle esigenze di vita degli stessi lavoratori ed alle

disponibilità finanziarie dello Stato;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 26 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953

n. 967 come modificato dall'art. 4, lett. a), della legge 15 marzo

1973 n. 44, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore

di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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