Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →

E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme restando le sanzioni previste nelle singolo leggi di imposta e quelle previste da altre leggi:

  • 1)chi, essendo tenuto a sottoscrivere la denuncia dei redditi ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci sia stata omessa l'iscrizione di attivita' o siano state iscritte passivita' inesistenti, siano state formate scritture o documenti fittizi, siano state alterate scritture o documenti contabili, non provvede in sede di dichiarazione dei redditi, alle rettifiche dei dati conseguenti;
  • 2)chi, anche al di fuori dei casi previsti dal numero 1), indica nella dichiarazione dei redditi passivita' inesistenti;
  • 3)chi omette la denuncia di trattenute effettuate a carico di dipendenti a titolo di imposta o denuncia le trattenute in misura non corrispondente alla realta';
  • 4)chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette. Nei casi previsti dal presente articolo non si applica l'ultimo comma dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art35 · fonte del testo

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