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Ai fini della determinazione del reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile di categoria B a carico delle societa' e degli enti tassabili in base a bilancio e dei contribuenti che hanno chiesto che il loro reddito imponibile sia accertato in base alle risultanze delle scritture contabili, per ciascuno dei tre esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge, e' esente da imposta il 10 per cento delle spese che il contribuente ha effettuato per nuovi impianti installati in eccedenza all'ammontare degli ammortamenti ammessi in detrazione per l'esercizio stesso. Lo ammontare del reddito esente non puo' in nessun caso superare il 5 per cento del reddito dichiarato.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art26 · fonte del testo

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