Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008. 106 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ai fini della determinazione del reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile di categoria B a carico delle societa' e degli enti tassabili in base a bilancio e dei contribuenti che hanno chiesto che il loro reddito imponibile sia accertato in base alle risultanze delle scritture contabili, per ciascuno dei tre esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge, e' esente da imposta il 10 per cento delle spese che il contribuente ha effettuato per nuovi impianti installati in eccedenza all'ammontare degli ammortamenti ammessi in detrazione per l'esercizio stesso. Lo ammontare del reddito esente non puo' in nessun caso superare il 5 per cento del reddito dichiarato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art26 · fonte del testo
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