La categoria della riserva comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. Il sottufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto al compimento del 65° anno di eta'. Per i sottufficiali di complemento continuano ad applicarsi le norme di cui al capo II del titolo IV della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Testo vigente dal 23 maggio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art48 · fonte del testo

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