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Miscellanea
Norme in materie di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate
Legge 9 gennaio 1951, n. 10
- Aggiornato al
- 10 novembre 1981
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1E' concessa un'indennita': a) per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od…
- Art. 2L'indennita' viene liquidata avendo riguardo: 1) per quanto attiene ai beni mobili…
- Art. 3L'indennita' per i danni di cui alle lettere d) ed e), del primo comma dell'art. 1 non e'…
- Art. 4L'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto o si e' verificato…
- Art. 5Contro la liquidazione dell'indennita' compiuta dall'Intendenza di finanza, puo' essere…
- Art. 6Il Ministro per il tesoro e l'Intendente di finanza, nei limiti delle rispettive…
- Art. 7Presso il Ministero del tesoro e' istituito un Comitato competente a dare parere nei casi…
- Art. 8Il Comitato di cui al precedente articolo e' costituito con decreto del Ministro per il…
- Art. 9Per sopperire alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e…
- Art. 10A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio centrale di…
- Art. 11Il Ministero del tesoro provvedera' direttamente al pagamento delle spese occorrenti per…
- Art. 12Le Intendenze di finanza e gli uffici tecnici erariali presenteranno rendiconti…
- Art. 13Le domande di pagamento della indennita' di cui all'art. 1, ed al successivo art. 15…
- Art. 14Il decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, e' abrogato. Non puo' essere accordata…
- Art. 15La presente legge si applica anche alla liquidazione: a) dell'indennita' per la…
- Art. 16I reclami proposti secondo l'art. 5 della legge 21 maggio 1946, n. 451, dagli…
