Il Ministero del tesoro provvedera' direttamente al pagamento delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi centrali, ivi comprese quelle per competenze, missioni, compensi straordinari ed eccezionali e simili del personale e, anche mediante ordini di accreditamento a favore degli intendenti di finanza e dei capi degli uffici tecnici erariali, delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi periferici, nonche' delle spese ancora da liquidare a favore del personale che prestava servizio presso gli uffici militari. I beni mobili in dotazione ai soppressi uffici di cui all'art. 10, acquistati con fondi attinti sui capitoli amministrati dal Ministero del tesoro, passano in assegnazione ed in carico a detto Ministero.

Testo vigente dal 23 gennaio 1951

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-01-09;10~art11 · fonte del testo

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