La presente legge si applica anche alla liquidazione:

  • a)dell'indennita' per la requisizione in uso, da parte delle Autorita' alleate, degli autoveicoli e rimorchi che dalle dette Autorita' sono stati riconsegnati alla Amministrazione italiana, ovvero sono stati restituiti direttamente ai proprietari;
  • b)dell'indennita' per la requisizione in proprieta', da parte delle Autorita' alleate, di autoveicoli, di rimorchi e di accessori, in genere, di autoveicoli;
  • c)dell'indennita' per il deterioramento straordinario degli autoveicoli e rimorchi contemplati nella lettera a). Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 46, e del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149, in quanto concernenti la liquidazione delle predette indennita'.

Testo vigente dal 23 gennaio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-01-09;10~art15 · fonte del testo

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