Art. 15 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

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Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni. L'indennita' prevista dal settimo comma dell'articolo 4 della presente legge e' soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni. L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previste dall'articolo 5 della presente legge si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8 per cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni. Per l'attivita' relativa a tali operazioni le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attivita' esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Le somme versate a titolo di indennita' di preparazione e promozione, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma dell'articolo 17, in societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attivita' sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non costituiscono cessione di beni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 dicembre 1981, n. 692

1

La L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha disposto (con l'art. 4) che "la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, deve intendersi nel senso che le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non si considerano operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto".

Testo in vigore dal 3 dicembre 1981 al 30 ottobre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1981 al 3 dicembre 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 dicembre 1981, n. 692

    La L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha disposto (con l'art. 4) che "la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, deve intendersi nel senso che le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non si considerano operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-03-23;91~art15 · fonte del testo

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