Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che l'abrogazione del presente provvedimento e' prorogata dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023.

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198

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Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che l'abrogazione del presente provvedimento e' prorogata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023.

Testo vigente dal 1 luglio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1981 al 1 luglio 2022. 104 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

tolto: a) l'attivita' sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

tolto: b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per cio' che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

tolto: c) la prestazione che e' oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che l'abrogazione del presente provvedimento e' prorogata dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023.

  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198

    Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che l'abrogazione del presente provvedimento e' prorogata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-03-23;91~art3 · fonte del testo

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