Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

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Le federazioni sportive nazionali sono costituito dalle societa' e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna. Alle federazioni sportive nazionali e' riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI. Per l'espletamento delle attivita' di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro e' regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70. Per le attivita' di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa gravera' sul bilancio delle federazioni sportive nazionali. Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Testo in vigore dal 27 marzo 1981 al 13 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-03-23;91~art14 · fonte del testo

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