Art. 18 — Accordi aziendali in materia retributiva - Decorrenza dei loro effetti ai fini previdenziali
Articolo abrogato dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2011, n. 106.
Abrogato dal 13 luglio 2011
Articolo abrogato dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2011, n. 106.
Abrogato dal 13 luglio 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 6 novembre 1971 al 13 luglio 2011. 84 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli accordi aziendali istitutivi o modificativi degli elementi accessori, di cui al primo comma, lettera d), dell'articolo 5, devono essere portati dalle aziende a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un mese dalla data della loro stipulazione o approvazione, ed hanno effetto, ai fini dell'inclusione degli elementi anzidetti nella retribuzione pensionabile, con la decorrenza stabilita dagli accordi stessi. Alle aziende che non ottemperino a quanto prescritto nel precedente comma saranno applicate le sanzioni civili di cui all'articolo 11, secondo comma, della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-10-29;889~art18 · fonte del testo
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